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Comitati e giornalisti:
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Prima parte:
Identikit dei comitati

Seconda parte:
Pubblicati e insoddisfatti


Terza parte:
Le ragioni della redazione


Cittadini Attivi

Diritto di comitato

Giuridicamente che cos’è un comitato? Come viene normato nella nostra legislazione?

Se apriamo la nostra Costituzione troviamo subito all’articolo 2 una prima risposta al nostro quesito. Leggiamo infatti “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” Il comitato, essendo una formazione sociale, trova quindi la sua ragion d’essere proprio all’interno della Costituzione che va a reinterpretare il Codice Civile (che è del 1942), dandone una rilettura democratica. Il riferimento al Codice Civile è d’obbligo quando si voglia fare il punto sul comitato perché è in quattro articoli (dall’art. 39 all’art. 42) contenuti nel Libro I, Titolo II, Capo III che il legislatore ha definito le caratteristiche di questa formazione sociale. Vediamole sinteticamente. Innanzitutto va detto che il comitato rientra all’interno della classificazione “persone giuridiche non a scopo di lucro” (la loro principale attività, a differenza delle società, non è la realizzazione del profitto, anche se utilizzano denaro per promuovere i propri fini) di cui fanno parte anche l’associazione e la fondazione. Se ne differenzia nella fase iniziale e non solo. Mentre una fondazione ha origine allorché una persona ha un’idea e anche il denaro per metterla in pratica nell’immaginario del legislatore un comitato nasce invece quando una persona piena di buona volontà (il promotore), ma senza mezzi finanziari, lancia un’idea con lo scopo di promuovere opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre o festeggiamenti. Il promotore organizza allora tra i cittadini una raccolta di denaro per creare un fondo comune da utilizzare per lo scopo annunziato, denaro di cui è responsabile personalmente e solidamente. Una volta realizzata l’opera grazie ai fondi raccolti il comitato dovrebbe, nell’ottica del legislatore, o dissolversi o trasformarsi in qualcosa di più strutturato come una fondazione o un’associazione. Anche se una precisazione è d’obbligo: il nostro ordinamento prevede l’esistenza di associazioni non riconosciute, non iscritte cioè in nessun registro comunale, associazioni di fatto simili ai comitati. In realtà una differenza c’è: nell’immaginario del legislatore si dovrebbe costituire un comitato se il proprio obiettivo è quello di rimanere circoscritti a un ambito ristretto in cui fare opera di tutela, difesa o promozione, mentre si dovrebbe fondare un’associazione se si ha un’ideale più ampio, non necessariamente legato alla realizzazione di un’opera. Ciò che caratterizza un’associazione è l’idea in sé, che teoricamente può essere perseguita senza ricorso a denaro.
Generalmente però quando ci si interroga sulle differenze tra comitati e associazioni si fa riferimento a quelle riconosciute che, proprio per essere tali, devono fornire per iscritto agli organi competenti il proprio atto costitutivo e il proprio statuto. Mentre i comitati e le associazioni informali si regolano al loro interno come vogliono, dandosi generalmente solo di regole orali di funzionamento, le associazione riconosciute hanno invece l’obbligo di depositare atto costitutivo, statuto e rendiconto annuale di entrata e uscita. Solo adempiendo a queste formalità è per esempio possibile a Bologna essere iscritti all’Albo delle libere associazioni. Nel caso in cui un’associazione voglia un riconoscimento come Onlus deve invece presentare una ulteriore documentazione.


Alessandra Mariotti