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Diritto
di comitato
Giuridicamente che cos’è un comitato? Come viene normato nella
nostra legislazione?
Se
apriamo la nostra Costituzione troviamo subito all’articolo
2 una prima risposta al nostro quesito. Leggiamo infatti “La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.” Il comitato, essendo una formazione sociale,
trova quindi la sua ragion d’essere proprio all’interno della
Costituzione che va a reinterpretare il Codice Civile (che è del
1942), dandone una rilettura democratica. Il riferimento al Codice
Civile è d’obbligo quando si voglia fare il punto
sul comitato perché è in quattro articoli (dall’art.
39 all’art. 42) contenuti nel Libro I, Titolo II, Capo III
che il legislatore ha definito le caratteristiche di questa formazione sociale.
Vediamole sinteticamente. Innanzitutto va detto che il comitato rientra
all’interno della classificazione “persone giuridiche non a
scopo di lucro” (la loro principale attività, a differenza
delle società, non è la realizzazione del profitto, anche
se utilizzano denaro per promuovere i propri fini) di cui fanno parte anche
l’associazione e la fondazione. Se ne differenzia nella fase iniziale
e non solo. Mentre una fondazione ha origine allorché una persona
ha un’idea e anche il denaro per metterla in pratica nell’immaginario
del legislatore un comitato nasce invece quando una persona piena di buona
volontà (il promotore), ma senza mezzi finanziari, lancia un’idea
con lo scopo di promuovere opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre
o festeggiamenti. Il promotore organizza allora tra i cittadini
una raccolta di denaro per creare un fondo comune da utilizzare per lo scopo
annunziato, denaro di cui è responsabile personalmente e solidamente.
Una volta realizzata l’opera grazie ai fondi raccolti il comitato
dovrebbe, nell’ottica del legislatore, o dissolversi o trasformarsi
in qualcosa di più strutturato come una fondazione o un’associazione.
Anche se una precisazione è d’obbligo: il nostro ordinamento
prevede l’esistenza di associazioni non riconosciute, non iscritte
cioè in nessun registro comunale, associazioni di fatto simili ai
comitati. In realtà una differenza c’è: nell’immaginario
del legislatore si dovrebbe costituire un comitato se il proprio obiettivo
è quello di rimanere circoscritti a un ambito ristretto in cui fare
opera di tutela, difesa o promozione, mentre si dovrebbe fondare un’associazione
se si ha un’ideale più ampio, non necessariamente legato alla
realizzazione di un’opera. Ciò che caratterizza un’associazione
è l’idea in sé, che teoricamente può essere perseguita
senza ricorso a denaro.
Generalmente però quando ci si interroga sulle differenze
tra comitati e associazioni si fa riferimento a quelle riconosciute che,
proprio per essere tali, devono fornire per iscritto agli organi competenti
il proprio atto costitutivo e il proprio statuto. Mentre i comitati
e le associazioni informali si regolano al loro interno come vogliono, dandosi
generalmente solo di regole orali di funzionamento, le associazione
riconosciute hanno invece l’obbligo di depositare atto costitutivo,
statuto e rendiconto annuale di entrata e uscita. Solo adempiendo
a queste formalità è per esempio possibile a Bologna essere
iscritti all’Albo delle libere associazioni. Nel caso in cui un’associazione
voglia un riconoscimento come Onlus deve invece presentare una ulteriore
documentazione.
Alessandra Mariotti
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